Referendum 21 e 22 Giugno

Referendum Si NoDomenica 21 e lunedì 22 prossimi gli elettori italiani saranno chiamati ad esprimersi su tre quesiti referendari.
Il primo propone l’abrogazione dell’articolo di legge che permette di attribuire il premio di maggioranza alla coalizione di liste e l’abolizione del collegamento fra liste. Cosa vuol dire? Il quesito, valevole per la Camera dei deputi ma praticamente identico per il Senato ed è quello il secondo quesito, riguarda l’attuale legge elettorale del Parlamento, che propone un sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza: al Senato il premio di maggioranza è su base regionale, alla Camera su base nazionale. Il premio va alla coalizione di liste che riesce ad accaparrarsi il maggior numero di seggi. L’attuale sistema tende, quindi, alla coalizione delle liste per ottenere il premio di maggioranza.
Se dovesse vincere il sì il premio di maggioranza, cioè il premio a chi ha preso più voti, verrà attribuito alla singola lista e non più alla coalizione di liste che è riuscita ad avere il maggior numero di seggi.
Un secondo ma non certo marginale effetto del referendum, in caso di vittoria del si, sarebbe l’aumento della cosiddetta soglia di sbarramento ovvero la soglia minima per avere rappresentanza in Parlamento: alla Camera servirà il 4%, al Senato l’8%.
Le ragioni del sì e quelle del no.
In caso di vittoria del sì inevitabilmente si proseguirà verso un sistema bipartitico, attraverso la costruzione di un unico raggruppamento, riducendo la moltiplicazione partitica attuale. Si andrà, sempre in caso di vittoria del sì, verso la creazione di uno schieramento unico da ambo le parti. Lo scopo, secondo i promotori dei due quesiti, è quello di perseguire la semplificazione dell’attuale sistema politico.
I sostenitori del no fanno leva sulla possibile nascita, in caso di vittoria del sì, di un bipartitismo perfetto al quale il nostro paese non è tradizionalmente legato. Si escluderebbero così tutte quelle forze, secondo gli oppositori al sì, che decidono di non far parte della logica bipartitica e questo a discapito dell’attuale sistema costituzionale.
Il terzo quesito riguarda l’attuale possibilità di candidature in più circoscrizioni prevista dall’attuale legge elettorale. Questo significa che chi viene eletto in circoscrizioni diverse, può far subentrare al suo posto i cosiddetti primi dei candidati non eletti della propria lista, scegliendo egli uno dei seggi da lui stesso ottenuti. Basta guardare il dato abnorme dell’attuale composizione parlamentare: un terzo delle persone sedute in Parlamento si è accaparrato in questo modo il seggio.
In parole povere questo meccanismo permette ai parlamentari scelti da chi è stato eletto in diverse circoscrizioni di divenire tali non in base alle capacità elettorali proprie, bensì al legame con il parlamentare eletto che li premia scegliendoli per farsi sostituire.
Se dovesse vincere il sì, sia alla Camera che al Senato, verrà abrogata la possibilità di candidarsi in più circoscrizioni.

Pur compiendo un notevole sforzo non siamo riusciti a scovare le ragioni del no al terzo quesito e questo, forse, per lapallissiane quanto incontrovertibili ragioni di rettitudine e decenza morali a favore del si.

Tags: , , , , , , , ,

Il Referendum storia e funzioni

referendumIl referendum abrogativo è un istituto disciplinato dall’articolo 75 della Costituzione italiana. Per poter sottoporre alla volontà popolare l’abrogazione totale o parziale di una legge, tale istituto prevede 500.000 firme necessarie per la presentazione della richiesta. L’articolo 75 prevede anche la possibilità che cinque consigli regionali possano presentare la richiesta di referendum abrogativo. Il referendum non può proporre una nuova legge ne approvare un progetto di legge La materia della consultazione non può comprendere le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto o di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Necessario alla validità della consultazione è il numero dei partecipanti: per essere valido, il voto ha bisogno della metà più degli aventi diritto, cioè di coloro che eleggono i rappresentanti della Camera dei deputati. Presso la Corte di Cassazione e più precisamente, all’ufficio centrale per il referendum, si esplica il primo controllo di legittimità. Il giudizio definitivo sull’ammissibilità del quesito referendario lo applicherà la Corte Costituzionale, deputata ad accertare esaustivamente la mancanza di limiti preposti dalla Costituzione all’uso del referendum.
Dopo questi passaggi, il Capo dello Stato indice su deliberazione del Consiglio dei ministri il referendum che dovrà tenersi in una domenica ricompresa fra il 15 aprile ed il 15 giugno.
Una volta avvenuto lo scrutinio, in caso di responso positivo e cioè di abrogazione, il Presidente della Repubblica, attraverso un apposito decreto, dichiara l’avvenuta abrogazione degli articoli o dell’intera legge in questione.
Gli effetti dell’avvenuta abrogazione inizieranno a decorrere a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Va ricordato che l’istituto referendario è purtroppo rimasto per lungo tempo inapplicato e questo a causa della mancanza della legge di attuazione dello stesso. Tale legge ha visto la luce solo nel 1970. Si tratta della legge 15 maggio 1970 n. 352.
Ciò che preme ricordare in materia di referendum è che esso è l’unico istituto di democrazia diretta presente nel nostro ordinamento. Il nostro, infatti, è un sistema costituzionale di democrazia rappresentativa, dove il popolo delega i suoi rappresentanti, gli eletti appunto, ad esercitare la funzione legislativa. Il referendum, invece, permette al corpo elettorale di decidere se abrogare o meno una legge già esistente o se intende lasciarla in vita così come è.
Lungimirante ancora una volta fu lo sguardo dei nostri padri costituenti, i quali vollero inserire nel quadro costituzionale una correzione a quella che poteva diventare, e che diventò, una burocratizzazione del sistema costituzionale da parte dei partiti politici finalizzata ad estromettere sempre più le masse popolari dalla vita politica del paese.
Ovvio quindi capire le ragioni di una tale lentezza da parte dei partiti politici nell’approvare la legge di attuazione del referendum che appunto arrivò solo nel 1970, ossia ventidue anni dopo l’entrata in vigore della Costituzione Italiana.

L’opinione

Il diritto alla possibilità di abrogare articoli di legge rappresenta un’importante strumento di incisione sulla vita costituzionale del nostro paese e tutti gli uomini politici di buon senso dovrebbero spronarci ad esercitarlo, anziché, in alcuni casi invitare tutti noi a non presentarci nemmeno al seggio . Il paradosso, permetteteci l’azzardo, potrebbe essere quello di ascoltare qualche rappresentante politico invitare tutti noi a non partecipare al voto in occasione di elezioni politiche o amministrative: siamo certi, tuttavia, che rimarrà solo un paradosso.

Oreste Di Vito

Tags: , , ,

Vincenzo Argese © 2009 - Una produzione vaSystems Sviluppo siti internet, Assistenza Informatica

RIPRODUZIONE RISERVATA
Il contenuto di www.elven.it è coperto da licenza
Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 2.5 Italia